ASSEGNO DI MATERNITA'

Consulenze, professionisti, modulistica e esperienze

ASSEGNO DI MATERNITA'

Messaggiodi diavolettaelettrica » 11/02/2009, 15:58

ASSEGNO DI MATERNITA'

L'assegno di maternità può essere richiesto dalle madri, residenti nel Comune di RESIDENZA, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, rilasciata ai sensi dell'art. 9 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficino di alcuna forma di tutela economica della maternità, o ne beneficino in misura ridotta. Il minore deve essere iscritto nella scheda anagrafica della madre e convivere effettivamente con lei.

Se l'assegno è richiesto dalle cittadine extracomunitarie, anche il minore, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso della carta di soggiorno, ovvero, deve essere iscritto sulla carta di soggiorno di uno dei genitori.

L'assegno di maternità concesso dal Comune non è cumulabile con quello concesso dall'INPS ai sensi dell'art. 49, comma 8, della legge 488/99. Quest'ultimo tipo di assegno è riservato alla donne che vantano il versamento all'INPS di contributi per maternità, per aver svolto almeno 3 mesi di attività lavorativa in un periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi prima del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria preadottiva o adottante senza affidamento.

Possono richiedere l'assegno anche le madri di:

bambini in affidamento preadottivo o ricevuti in adozione senza affidamento;
neonati riconosciuti dalla sola madre;
neonati che muoiono entro il quinto mese di vita.


La legge prevede casi eccezionali in cui la richiesta può essere presentata da altre persone che non siano la madre e ad essa si rimanda (art. 11 del Decreto n. 452/2000 e s. m. i.)

Alla domanda deve essere allegata la Dichiarazione sostitutiva compilata tramite un CAF o Patronato debitamente sottoscritta dalla richiedente.

Il termine fissato dalla legge per la presentazione della domanda di assegno di maternità è di mesi sei (6) dalla nascita del bambino. Il tetto di reddito da non superare, riferito ad un nucleo di tre persone e per l'anno 2007, è di € 31.223,51 risultanti dal mod. ISE, per i nuclei familiari con diversa composizione si rinvia alla seguente tabella:


2
27.164,45
3 31.223,51
4 37.780,45
5 43.712,91
6 49.020,91
7 54.328,90
ImmagineImmagine
Avatar utente
diavolettaelettrica
logorroica
logorroica
 
Messaggi: 1898
Iscritto il: 15/10/2008, 21:31
LocalitĂ : toscana

ASSEGNO DI MATERNITA'

Sponsor


Torna a Mondo lavoro

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti

cron