ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI

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ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI

Messaggiodi diavolettaelettrica » 11/02/2009, 16:00

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI

L'assegno al nucleo familiare con, almeno, tre figli minori è previsto alle famiglie che, DURANTE L'ANNO PER IL QUALE PRESENTANO LA RICHIESTA, hanno avuto presenti nel proprio nucleo almeno tre figli minori sia propri sia del coniuge o ricevuti in affidamento preadottivo.
Possono fare domanda di assegno i cittadini italiani o comunitari, residenti nel Comune di ....

Chi può richiedere l'assegno:

Il genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori;
chi ha nella propria scheda anagrafica (stato di famiglia) e convive effettivamente con almeno tre figli minori suoi o del coniuge;
chi ha nella propria scheda anagrafica e convive effettivamente con almeno tre minori di cui almeno uno figlio suo o gli altri del coniuge o viceversa;
chi ha nella propria scheda anagrafica e convive effettivamente con almeno tre minori di cui uno almeno figlio suo o del coniuge e gli altri ricevuti in affidamento preadottivo da entrambi o viceversa.
Chi non può richiedere l'assegno:

I cittadini extracomunitari - anche se in possesso della carta di soggiorno;
chi non è residente nel Comune di ........;
coloro che pur avendo i minori a carico IRPEF non li abbiano nella propria scheda anagrafica;
coloro che pur avendo i minori nella propria scheda anagrafica non convivano effettivamente con loro;
coloro che non siano coniugati anche se hanno nella propria scheda anagrafica tre minori figli del convivente o tre minori di cui uno figlio loro e due del convivente o viceversa, oppure un figlio loro e del convivente e due figli solo del convivente o viceversa.
Nei casi eccezionali che possano verificarsi si rimanda a quanto dettato dalla legge 388/2000.

Alla domanda deve essere allegata la Dichiarazione sostitutiva compilata tramite un CAF o Patronato debitamente sottoscritta.

L'assegno viene pagato dall'INPS a cadenza semestrale posticipata: la prima dopo il 30 giugno dell'anno in cui si è presentata richiesta la seconda a gennaio dell'anno successivo;

Le domande potranno essere presentate entro il mese di giugno per avere diritto all'erogazione del primo semestre o perentoriamente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio, pena la perdita del diritto.

Il tetto di reddito da non superare, riferito ad un nucleo di cinque persone e per l'anno 2008, è di € 22.480,91 risultanti dal mod. ISE, per i nuclei familiari con diversa composizione si rimanda alla tabella seguente:

4
20.907,25
5 22.480,91
6 25.178,62
7 28.101,14
8 30.798,85
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